Corte di Cassazione, ordinanza 14 marzo 2024, n. 6782
Nessuna indennità al dipendente dimissionario se il datore rinuncia al preavviso.
Dopo essersi dimessa con preavviso, una lavoratrice aveva agito in giudizio, ottenendo dai giudici di merito il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, al quale ultimo il datore aveva rinunciato. La decisione non è condivisa dalla Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso della società datrice, osserva che: (i) nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il preavviso non ha efficacia reale (che implicherebbe il diritto alla prosecuzione dello stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti al facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva; (ii) dalla natura obbligatoria dell’istituto in esame discende che la parte non recedente, che abbia – come nel caso di specie – rinunciato al preavviso (stabilito, del resto, nell’interesse di tale parte), nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.