Corte di Cassazione, ordinanza 14 novembre 2023, n. 31660

14 Novembre 2023

Astensione e ricusazione del giudice.
Il risparmio di spesa non basta a giustificare, di per sé, il licenziamento di un determinato dipendente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La parte che non abbia chiesto la ricusazione del giudice non può, in sede d’impugnazione della sentenza, chiederne la nullità per la mancata astensione obbligatoria di questi.
Una Fondazione artistica aveva licenziato per giustificato motivo oggettivo un lavoratore svolgente la mansione di sesto violoncello, sostenendo che la soppressione della sua posizione lavorativa si rendeva necessaria a causa del deficit di bilancio. Il provvedimento era stato dichiarato legittimo da Tribunale e Corte d’appello, secondo i quali la scelta datoriale risultava insindacabile, essendo stata dettata da effettive ragioni di risparmio di spesa. La valutazione dei giudici di merito non è condivisa dalla Cassazione, la quale osserva che (i) allorché sia ipotizzata una generale necessità di attuare una politica di contenimento dei costi, al fine di valutare l’effettività della ragione economica “comunque addotta” a fondamento del g.m.o. è sempre necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro indicare) le ragioni per le quali la scelta è ricaduta su quel determinato lavoratore, e non su altre posizioni di lavoro comparabili; (ii) tale approfondimento non determina alcuna indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l’ineffettività della ragione economica addotta incide sulla stessa legittimità del recesso non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del g.m.o., bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dal datore.