Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36841

15 Dicembre 2022

Liquidazione distinta del danno biologico terminale e del danno catastrofale in caso di decesso ritardato da malattia professionale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nell’ambito di un procedimento avente a oggetto il risarcimento del danno a favore dei congiunti ed eredi di un operaio deceduto per mesotelioma di origine professionale, la Corte d’appello aveva, quanto al risarcimento iure hereditatis, ricondotto ad unità il danno, qualificato come danno biologico terminale, ricomprendente anche il danno morale catastrofale. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto al riguardo dagli eredi, ricorda, in particolare, che (i) in caso di malattia professionale che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), si somma una componente di sofferenza psichica, patita dalla vittima che lucidamente e consciamente assiste allo spegnersi della propria vita (il c.d. danno catastrofale); (ii) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi: per il danno biologico terminale, la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, con l’applicazione di opportuni fattori di personalizzazione; per il danno catastrofale, invece, la liquidazione avviene affidandosi a un criterio equitativo “puro”, che deve tenere conto dell’enormità del pregiudizio psichico derivante dalla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita; (iii) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per il danno catastrofale è opportuno fare riferimento al criterio di liquidazione fatto proprio dal Tribunale di Milano, salvo che non ricorrano circostanze idonee giustificarne l’abbandono o l’integrazione.