Corte di Cassazione, ordinanza 15 novembre 2023, n. 31776

15 Novembre 2023

Sull’incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione forense.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva annullato una sanzione conservativa a carico del dipendente di un Comune, accusato della violazione del regime di incompatibilità assoluta tra pubblico impiego ed esercizio della professione forense, introdotto dalla l. 339/03, ritenendo che, a norma di contratto collettivo applicabile, tale incompatibilità sia sanzionabile unicamente nel caso in cui provochi uno specifico disservizio ovvero un danno o un pericolo all’ente, di cui quest’ultimo non aveva in giudizio fornito alcuna prova. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’amministrazione datrice di lavoro, osserva che: (i) la regola dell’incompatibilità è stata voluta dal legislatore al fine di evitare i rischi che derivano, anche per i possibili conflitti di interessi, dalla indebita commistione tra attività forense e pubblico impiego; (ii) detta regola si fonda in particolare su una valutazione legislativa di maggiore pericolosità del connubio avvocatura-pubblico impiego, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 390/06, ha considerato non irrazionale; (iii) essendo il rischio già insito nell’opzione legislativa, l’amministrazione non era quindi tenuta ad allegare e provare l’esistenza di un pericolo concreto connesso alla violazione della regola dell’incompatibilità.