Corte di cassazione, ordinanza 16 agosto 2021 n. 22931
Il lavoratore appartenente alle categorie protette avviato, ma respinto dall’impresa per mancanza di posti del suo livello professionale, può chiedere all’ente che l’ha avviato il risarcimento per perdita di chances.
Un’impresa aveva respinto una lavoratrice appartenente alla categoria degli orfani, vedove e profughi avviatale per l’assunzione perché non aveva posti disponibili tra quelli che richiedono unicamente la scuola dell’obbligo. Su domanda dell’interessata, la Corte d’appello aveva condannato l’ente che l’aveva avviata in maniera illegittima a risarcirle i danni, in misura corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stata assunta. La Cassazione afferma viceversa che in caso di avviamento illegittimo l’unico danno risarcibile è quello per perdita di chances, che il lavoratore deve provare, dimostrando, anche mediante presunzioni, che con un diverso avviamento avrebbe potuto probabilmente conseguire l’assunzione desiderata.