Corte di cassazione, ordinanza 16 aprile 2018 n. 9339
La previsione nel contratto collettivo di mancanze disciplinari che comportano il licenziamento non vincola in maniera automatica il giudice.
La Cassazione ribadisce, infatti, che il giudice deve sempre valutare la gravità delle mancanze e la proporzionalità della sanzione rispetto ad esse e pertanto cassa una sentenza della Corte d’appello che aveva respinto l’impugnazione di un licenziamento per assenza ingiustificata di oltre tre giorni (di fatto 4 giorni) come previsto dal C.C.N.L., senza considerare che nel caso concreto il lavoratore aveva prima chiesto quei quattro giorni di ferie per gravi motivi familiari e poi, non avendo ricevuto risposta dal datore di lavoro, si era assentato per le necessità connesse al recentissimo decesso del padre.
Sezione: rapporto di lavoro