Corte di cassazione, ordinanza 16 aprile 2018 n. 9396
Illegittimo il licenziamento per mancanze se il C.C.N.L. vi riconnette una sanzione conservativa.
L’affermazione, costante nella giurisprudenza della Corte, è posta a fondamento di una pronuncia di cassazione della sentenza della Corte d’appello, che, viceversa, aveva ritenuto giustificato nel merito il licenziamento di un dipendente che aveva disatteso una disposizione aziendale relativa agli obblighi di lavoro – omettendo di considerare che trattavasi di mancanza per la quale il contratto collettivo prevedeva una sanzione conservativa –, ma lo aveva ritenuto illegittimo per violazione dell’art. 7 S.L. (nel regime della legge Fornero alle due ipotesi è collegata conseguenze economiche diverse, più gravi in caso di illegittimità del licenziamento nel merito).
Sezione: rapporto di lavoro.