Corte di cassazione, ordinanza 16 aprile 2019 n. 10572
16 Aprile 2019
L’accertamento INAIL che un’assenza dal lavoro non è dovuta a infortunio non impedisce l’accertamento giudiziario del contrario.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Un dipendente, licenziato per superamento del periodo di comporto per malattia, aveva sostenuto in giudizio che una parte delle sue assenze era in realtà attribuibile ad infortunio, che il C.C.N.L. applicato considera separatamente ai fini della conservazione del posto di lavoro. All’obiezione della datrice di lavoro che, secondo il medesimo contratto, l’assenza per infortunio andava certificata esclusivamente dall’INAIL, che nel caso in esame l’aveva negato, la Corte ribadisce il principio di cui alla massima.
Sezione: rapporto di lavoro