Corte di cassazione, ordinanza 16 aprile 2024 n. 10267
Danni da illegittima sospensione in CIG.
Nel respingere il ricorso di una società avverso la sentenza di appello che, confermando la dichiarazione d’illegittimità della sospensione in GIGS per oltre tre anni di una dipendente e la condanna a risarcirle il danno retributivo, aveva altresì esteso la condanna al risarcimento del danno professionale, equitativamente liquidato, la Cassazione afferma che anche la forzata inattività che derivi da un’illegittima sospensione in CIGS (come quella per violazione dell’art. 2103 cod. civ.) dà luogo a una responsabilità contrattuale del datore di lavoro non solo per i danni economici derivatine in termini di retribuzione perduta, ma anche per il possibile danno alla professionalità, per depauperamento della stessa, da ritenere compromessa alla luce dell’accertamento di elementi presuntivi quali soprattutto la durata della inattività, la qualifica rivestita e le mansioni del dipendente etc.; da liquidare equitativamente.