Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2022, n. 37019

16 Dicembre 2022

L’art. 2087 c.c. si applica anche agli associati in partecipazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Tribunale e Corte d’appello avevano respinto la domanda di risarcimento formulata da un associato in partecipazione per i danni conseguenti a un grave infortunio occorsogli durante la dimostrazione pratica di un tosaerba nel corso di una fiera. I giudici di merito avevano ritenuto inapplicabile nei confronti degli associati in partecipazione l’art. 2087 c.c. e il connesso regime probatorio di favore per l’infortunato, che pertanto nel caso in esame era gravato dell’onere di dimostrare che l’incidente era stato causato da fatto doloso o colposo di terzi, onere ritenuto non assolto. La Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore, osservando, in particolare, come l’espressione “prestatori di lavoro” adoperata dall’art. 2087 c.c. per identificare i beneficiari dell’obbligo generale di protezione abbia una portata ampia, che non coincide con la sola categoria dei lavoratori subordinati, ma che viceversa include tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nell’ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro, ivi inclusi, dunque, gli associati in partecipazione. Al giudice del rinvio, pertanto, il compito di procedere a una nuova valutazione del caso, da condurre nel rispetto del regime probatorio previsto dall’art. 2087 c.c., in base al quale il lavoratore è tenuto (esclusivamente) a provare il fatto da cui sia desumibile l’inadempimento del datore di lavoro e il nesso causale tra tale fatto e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire l’evento dannoso, ivi incluse quelle finalizzate a neutralizzare le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza e imperizia del lavoratore.