Corte di Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2024, n. 4256
In caso di esercizio di fatto di posizioni organizzative attribuite illegittimamente, si alla retribuzione per esse prevista.
Avendo riconosciuto l’illegittimità dei provvedimenti di conferimento di due posizioni organizzative di un comune a favore di una propria funzionaria amministrativa, la Corte d’appello, pur a fronte del pacifico svolgimento in fatto e con risultati positivi di tale incarico, aveva negato che alla dipendente spettasse la corrispondente retribuzione prevista dal C.C.N.L. di riferimento, quanto piuttosto una minore. La Corte, ribadendo la propria costante giurisprudenza in materia, cassa la sentenza, osservando che: (i) la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva; (ii) ove il dipendente, come nel caso di specie, venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate.