Corte di cassazione, ordinanza 16 marzo 2017 n. 6880
Anche il privato committente in appalto pubblico risponde solidalmente con l’appaltatore dei debiti retributivi e contributivi di questi nei confronti dei suoi dipendenti.
In giudizio, il committente (soggetto privato tenuto all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006), avendo dovuto pagare a un dipendente dell’appaltatore, a titolo di responsabilità solidale, il trattamento di fine rapporto, sosteneva, tra l’altro, che la regola della responsabilità solidale stabilita dall’art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 non si applichi nel caso in cui il committente soggetto privato sia obbligato a osservare il codice degli appalti pubblici (il quale prevede, tra le altre misure a garanzia dei crediti dei dipendenti dell’appaltatore, l’intervento solo sostitutivo del committente). La Cassazione gli dà torto, ribadendo che la speciale disciplina di garanzia dei crediti dei dipendenti dell’appaltatore stabilita dal codice degli appalti è applicabile unicamente al caso in cui la stazione appaltante sia una pubblica amministrazione.
Sezione: rapporto di lavoro privato