Corte di Cassazione, ordinanza 16 marzo 2023, n. 7684

16 Marzo 2023

Nulla la sanzione disciplinare a chi rifiuta un nuovo orario di lavoro svantaggioso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Tribunale e Corte d’appello avevano dichiarato l’illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate ad alcuni lavoratori metalmeccanici per essersi rifiutati di osservare il nuovo orario giornaliero di lavoro stabilito dall’azienda, articolato su turni di otto ore “spezzati” (dalle ore 6 alle ore 12 e dalle 14 alle 16, oppure dalle ore 12 alle 14 e dalle 16 alle 22), in luogo di quello precedente, basato su turni di otto ore consecutive. I giudici di merito avevano in particolare evidenziato che la modifica di orario disposta dall’azienda, impedendo ai lavoratori di fruire della mezz’ora di pausa retribuita che il CCNL metalmeccanici riconosce solo in presenza di turni giornalieri avvicendati di 8 ore consecutive, aveva determinato un aumento delle ore di lavoro effettivo (otto, invece che sette e mezzo). La valutazione dei giudici di merito supera il vaglio della Cassazione, che, in motivazione, osserva come il ricorso proposto dal datore di lavoro, che lamentava un’errata interpretazione da parte della Corte d’appello delle norme negoziali, non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ove la affermata illiceità della condotta aziendale non poggia su una interpretazione della previsione collettiva difforme rispetto a quella prospettata dall’azienda, bensì sulla decisione di quest’ultima di introdurre unilateralmente una modifica del sistema di turnazione che aveva privato i lavoratori di un beneficio (la mezz’ora di pausa retribuita) riconosciuto dalla contrattazione collettiva.