Corte di cassazione, ordinanza 16 ottobre 2017 n. 24379
E’ di natura assoluta e non relativa la presunzione di subordinazione di un contratto a progetto nel caso in cui il progetto non sia specifico.
Il D. Lgs. n. 276/2003 stabiliva che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa privi di uno specifico progetto si considerano di natura subordinata. In giudizio, l’impresa ricorrente sosteneva che tale presunzione ha carattere relativo, limitandosi a invertire l’onere della prova della genuinità del co.co.co, ponendola a carico dell’impresa. La Corte ribadisce viceversa il proprio recente uniforme orientamento secondo cui trattasi di presunzione assoluta, che non consente prova contraria (che nel caso in esame era rappresentata dal fatto che la prestazione presa in esame non aveva carattere continuativo, il lavoratore aveva libertà di orario e era compensato a forfait).
Sezione: rapporto di lavoro privato