Corte di cassazione, ordinanza 17 aprile 2019 n. 10721
17 Aprile 2019
La facoltà di chiedere l’indennità in luogo della reintegrazione presuppone l’attualità del diritto a quest’ultima.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La Corte ribadisce tale principio in un caso in cui, al momento della sentenza di annullamento del licenziamento con gli effetti di cui all’art. 18 S.L., la lavoratrice licenziata (oltre a essere totalmente invalida) era già in pensione. Ricordando che la maturazione del diritto a pensione nel periodo tra il licenziamento e l’annullamento dello stesso non impedisce la reintegrazione, la Corte riafferma peraltro che tale impedimento, esteso alla facoltà alternativa di richiedere l’indennità di 15 mensilità, consegue all’effettivo collocamento in pensione.
Sezione: rapporto di lavoro