Corte di Cassazione, ordinanza 17 maggio 2024, n. 13766
Comporto per malattia e aspettativa non retribuita nel CCNL terziario.
L’art. 181 del CCNL terziario riconosce ai “lavoratori ammalati” il diritto di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita ulteriore rispetto al periodo di comporto –, a condizione che esibiscano regolari certificati medici. Nel caso di specie, un lavoratore, affetto da due patologie suscettibili di continue riacutizzazioni, era stato licenziato per superamento del periodo di comporto dall’azienda datrice, che aveva ignorato la sua richiesta di aspettativa, inoltrata prima della scadenza del comporto, in quanto la stessa era stata trasmessa in un periodo nel quale il lavoratore non era “ammalato”. In giudizio, la Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito di annullamento del licenziamento, osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la locuzione “lavoratori ammalati”, impiegata dall’art. 181, deve intendersi riferita non solo alla condizione di morbilità in atto, ostativa alla presenza in servizio del lavoratore, ma anche alla condizione patologica cronica suscettibile di riacutizzazioni in alternanza a fasi di stabilizzazione, compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa.