Corte di Cassazione, ordinanza 17 marzo 2023, n. 7799

17 Marzo 2023

Ancora sul volantinaggio sindacale elettronico.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A pochi mesi di distanza da Cassazione 35644/2022 (v. Newsletter n. 22/22), i giudici di legittimità tornano a occuparsi del c.d. volantinaggio elettronico, in un caso relativo a un componente della RSU che era stato sanzionato con l’ammonizione scritta per avere effettuato una comunicazione di natura sindacale utilizzando la mail aziendale durante il normale orario di lavoro. Dando continuità ai principi fissati dall’arresto giurisprudenziale del 2022, la Cassazione, nel confermare la sentenza d’appello, osserva che (i) la distribuzione di comunicati a contenuto sindacale mediante la posta elettronica aziendale, essendo assimilabile ad attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall’art. 26, co. 1, St. Lav., e deve pertanto ritenersi consentita solo se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale; (ii) nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova che l’invio della e-mail a contenuto sindacale avesse determinato un effettivo pregiudizio all’attività della società, limitandosi ad allegare un danno meramente ipotetico, insufficiente a giustificare l’irrogazione della sanzione nei confronti del lavoratore.