Corte di cassazione, ordinanza 18 giugno 2018 n. 16026

18 Giugno 2018

Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio se non adotta misure per prevenire anche il rischio derivante da negligenza, imprudenza e imperizia del prestatore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce il principio nel caso di un ferroviere investito da un treno mentre operava alcuni controlli sui binari anticipatamente rispetto a quanto prescritto e di prassi. Secondo i giudici di merito, ciò era sufficiente per la ricorrenza del c. d. rischio elettivo, escludente sia la responsabilità del datore che l’obbligo indennitario dell’INAIL. La Corte cassa la decisione, rilevando che era mancata la prova che il datore di lavoro avesse adottato preventivamente misure idonee a evitare l’evento, anche dovuto a colpa del lavoratore, essendo viceversa risultato che gli strumenti per effettuare il controllo erano stati consegnati all’infortunato in ampio anticipo rispetto all’orario previsto. Infine, la Corte ricorda la più precisa definizione del rischio elettivo, per escluderne comunque la ricorrenza nel caso esaminato.
Sezione: rapporto di lavoro