Corte di Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30543

18 Ottobre 2022

Reintegrata la lavoratrice licenziata per essersi rifiutata di svolgere mansioni inferiori alla propria qualifica.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Purché tale reazione sia connotata da proporzionalità e buona fede, precisa la Corte, ribadendo il proprio prevalente orientamento, in un caso in cui una cuoca si era rifiutata di distribuire i pasti in classe della scuola appaltante del servizio di mensa. La Corte ha quindi confermato il giudizio dell’appello, il quale, rilevando che la lavoratrice aveva inutilmente cercato un confronto con i responsabili aziendali per trovare insieme a essi una soluzione di tipo organizzativo che risultasse accettabile da entrambe le parti, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegra della lavoratrice ai sensi dell’art. 18, co. 4, SL. In proposito, la Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito, rileva come la tutela reintegratoria, applicabile allorché sia ravvisata la “insussistenza del fatto contestato”, per giurisprudenza costante può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento sia stato disposto per un fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità: ipotesi che ricorre nel caso concreto, stante l’accertata conformità a buona fede del rifiuto opposto dalla lavoratrice allo svolgimento di prestazioni inferiori alla sua qualifica.