Corte di cassazione, ordinanza 18 ottobre 2023 n. 28862

18 Ottobre 2023

Contratto di lavoro a tempo pieno e sospensioni concordate.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Con due distinti ricorsi, poi riuniti, il dipendente di una discoteca, assunto verbalmente a metà degli anni ’90, chiese la condanna della società datrice di lavoro a pagargli per un periodo di otto mesi dell’anno 2016 le differenze retributive tra l’orario pieno del suo rapporto e quello minore di fatto retribuito. In giudizio, è poi risultato che il ricorrente aveva sempre osservato un orario largamente minore, legato all’apertura della discoteca; che nel 2009, con accordo aziendale, era stata comunque garantita ai dipendenti la retribuzione per 120 giornate all’anno, ridotte a 105 con altro accordo del 2016, a seguito di disdetta del precedente. La Corte ha qualificato la vicenda nei seguenti termini: 1) il rapporto di lavoro, in assenza di un accordo scritto (allora necessario ad sustantiam), era nato a tempo pieno, ma immediatamente seguito da una sospensione concordata tacitamente tra le parti di alcuni giorni lavorativi, riducendosi pertanto quelli di prestazione dovuta alle giornate di apertura della discoteca; 2) successivamente, con accordo aziendale, era stata comunque garantita ai lavoratori una retribuzione piena per 120 giorni all’anno; 3) tale accordo, anch’esso convenzionalmente entrato tra le clausole del contratto di lavoro, era però unilateralmente immodificabile a danno dei lavoratori dissenzienti, in particolare dalle pretese datoriali conseguenti al successivo accordo del 2016; 4) concludendo, alla stregua della ricostruzione indicata, il ricorrente ha diritto, previa costituzione in mora, alle differenze retributive tra il regime orario convenzionale descritto e quello minore di fatto osservato e retribuito.