Corte di cassazione, ordinanza 19 dicembre 2023 n. 35527

19 Dicembre 2023

Divieto di licenziamento della lavoratrice madre e cessazione dell’attività dell’azienda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Licenziata dal fallimento dell’impresa datrice di lavoro, una lavoratrice madre aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che l’impresa fallita aveva continuato a svolgere una pur ridotta attività e quindi invocando la legge che vieta il licenziamento economico delle lavoratrici dall’inizio della gestazione al compimento di un anno di età del figlio, salvo il caso di cessazione dell’attività di impresa. In giudizio era poi risultato che il fallimento, sebbene non autorizzato all’esercizio provvisorio dell’azienda, aveva in corso un’attività di conservazione, in vista di una possibile cessione, per la quale era anche in corso la selezione del personale da mantenere in servizio. Posta davanti al dilemma interpretativo se privilegiare, in ordine al significato di cessazione dell’attività ai fini della tutela della maternità, una lettura meramente formale della legge (il fallimento senza esercizio provvisorio la determina giuridicamente) o viceversa valorizzarne la sostanza, la situazione di fatto, la Corte, ricordando l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, ampiamente ispirata a principi di rilievo costituzionale e del diritto comunitario, opta per l’interpretazione sostanziale, affermando che per escludere la possibilità di licenziamento economico della lavoratrice madre è sufficiente la continuazione o la persistenza dell’impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga.