Corte di cassazione, ordinanza 19 febbraio 2019 n. 4815
Sulla prova presuntiva del danno non patrimoniale da offese sulla sessualità.
In giudizio erano state accertate sistematiche offese del legale rappresentante della società a un dirigente sulla sua presunta omosessualità (con la reiterata espressione “finocchio”), che la Corte ha ritenuto lesive della personalità morale del dipendente e quindi causa di possibili danni non patrimoniali. Danni che ha accertato in via presuntiva dalle prove raccolte in ordine al contenuto spregiativo delle espressioni usate, alla reiterazione delle offese, alle modalità e contesti in cui venivano arrecate (in presenza di altri dipendenti anche inferiori dell’offeso) e alle difficoltà di reazione per essere comunque l’offeso un lavoratore subordinato; danno che ha poi provveduto a risarcire sulla base di una liquidazione equitativa.
Sezione: rapporto di lavoro.