Corte di cassazione, ordinanza 19 febbraio n. 4313
Valutare meno l’anzianità dei part time discrimina le donne.
Nel provvedimento di un ente pubblico che aveva indetto una selezione interna del personale per il passaggio a una fascia retributiva superiore, era stato previsto per i dipendenti a tempo parziale un punteggio dell’anzianità minore di quello per i full time, legato al minor numero di ore svolte rispetto a questi ultimi. Ne risultò, in particolare, che il punteggio complessivo finale di una dipendente a tempo parziale fosse inferiore a quello dell’ultimo collega vincitore della selezione unicamente in ragione del maggior punteggio di anzianità a esso attribuito in quanto a tempo pieno. Sostenendo la discriminazione del lavoro a tempo parziale e indirettamente la discriminazione di genere, la dipendente in questione aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro. In sede di legittimità, la Corte, confermando le pronunce di accoglimento delle domande dei giudici di merito, ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia applicativa delle leggi antidiscriminatorie, riconoscendo nel fatto denunciato sia una discriminazione del lavoro a part time che una discriminazione indiretta di genere, quest’ultima in ragione del fatto che il part time è praticato prevalentemente da dipendenti di genere femminile.