Corte di cassazione, ordinanza 19 giugno 2018 n. 16136

19 Giugno 2018

Il pensionamento di anzianità non impedisce la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato era applicabile l’art. 18 S.L. prima della riforma Fornero, ma la regola appare applicabile anche per le successive modifiche. Infatti, l’eventuale incompatibilità tra pensione e redditi da lavoro dipendente attiene al rapporto previdenziale e non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro. La Corte ricorda altresì che gli importi percepiti dal lavoratore a titolo di pensione nel periodo tra il licenziamento e la reintegrazione non vanno detratti dal risarcimento danno dipendente dall’illegittimità del licenziamento.
Sezione: rapporto di lavoro