Corte di cassazione, ordinanza 19 giugno 2018 n. 16145

19 Giugno 2018

Anche in caso di cessazione dell’attività aziendale, l’impresa deve effettuare le comunicazioni prescritte a conclusione della mobilità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, l’impresa sosteneva che, in caso di integrale cessazione dell’attività, la comunicazione finale ai sindacati del numero e qualifica del personale licenziato collettivamente e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta fosse superflua o comunque che potesse anche essere, senza conseguenze negative, ritardata. La Corte ribadisce viceversa al riguardo che anche in tal caso la tempestiva comunicazione ai sindacati dei dati indicati è necessaria e utile per una immediata verifica della effettività della cessazione dell’attività aziendale anche e soprattutto da parte dei singoli lavoratori licenziati. Nel caso in esame, in cui tale comunicazione era avvenuta con ritardo di mesi, la Corte conferma la conseguente censurabilità dei licenziamenti impugnati (con applicazione, in regime di legge Fornero, della tutela indennitaria).
Sezione: rapporto di lavoro