Corte di Cassazione, ordinanza 19 ottobre 2023, n. 29101

19 Ottobre 2023

Una chiara presa di posizione sulla figura del c.d. mobbing.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La domanda di risarcimento danni per condotta vessatoria reiterata da parte di una superiore gerarchica (mobbing o straining), proposta dal dipendente di una società, era stata respinta dalla Corte d’appello per difetto di prova della reiterazione della condotta lesiva, essendo stato accertato un ambiente lavorativo stressogeno in cui era maturato un unico episodio di maltrattamento, sfociato in un grave malore (attacco ischemico) del lavoratore. La Cassazione, nell’accogliere, con rinvio, il ricorso del lavoratore, osserva che: (i) al di là della qualificazione o meno come mobbing oppure straining della condotta imputata al datore di lavoro, quello che conta, a fini di tutela della personalità morale del lavoratore, è che il fatto commesso, anche se rimasto isolato, abbia determinato una lesione degli interessi del lavoratore che risultano protetti dal nostro ordinamento ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. (tra cui la sua integrità psicofisica e la sua dignità); (ii) trattandosi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il lavoratore non ha l’onere di provare il dolo o la colpa di questi, il quale viceversa è onerato della prova di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza; (iii) infine, la Corte ricorda che di recente ha già avuto modo di affermare che la creazione di un ambiente lavorativo stressogeno costituisce un fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche.