Corte di cassazione, ordinanza 2 luglio 2020 n. 13613

2 Luglio 2020

Permanenza del diritto alle ferie arretrate, e quindi alle corrispondenti indennità, al termine del rapporto, se il datore di lavoro non ha tempestivamente invitato il lavoratore a goderne, in mancanza rappresentandogli le conseguenze negative.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, si trattava di un dirigente medico direttore di una struttura complessa, che al termine del rapporto aveva chiesto il pagamento delle ferie arretrate non godute. L’impresa obiettava che, data l’ampia discrezionalità della sua posizione, il dirigente doveva imputare a se stesso la mancata fruizione. Richiamando precedenti della Corte e soprattutto una recente importante sentenza della Corte di giustizia, la Cassazione ribadisce che è comunque onere dell’impresa dimostrare di aver messo agevolmente in grado il dirigente di fruire delle ferie e, all’occorrenza, di averlo invitato a fruirne tempestivamente, avvisandolo che, in contrario, avrebbe perso il diritto vantato.
Sezione: rapporto di lavoro