Corte di cassazione, ordinanza 2 luglio 2024 n. 18094
Sul licenziamento del disabile assunto obbligatoriamente causato dalla variazione organizzativa del lavoro
Nella vicenda in esame, la Corte d’appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente disabile – assunto obbligatoriamente -, a causa dell’esternalizzazione del servizio cui era addetto e nell’impossibilità di adibirlo ad altre mansioni, tenuto anche conto delle limitazioni derivanti dalla sua situazione di disabilità. Accogliendo il ricorso del dipendente, la cassazione ricorda che il licenziamento per significative variazioni dell’organizzazione del lavoro (come anche per l’aggravarsi delle condizioni di salute) di un disabile assunto obbligatoriamente deve necessariamente seguire, a pena di invalidità (e nel caso esaminato ciò non è avvenuto), la procedura prescritta dal 3° comma dell’art. 10 L. n. 68/1999, che prevede l’accertamento da parte di una speciale Commissione integrata dell’eventuale impossibilità definitiva di reinserire il soggetto all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro.