Corte di Cassazione, ordinanza 2 luglio 2024, n. 18114
Subentro nell’appalto tra clausola sociale e riduzione del personale impiegato.
Un gruppo di lavoratori licenziati per cessazione del contratto d’appalto cui erano adibiti aveva agito nei confronti della nuova aggiudicataria, contestando che la stessa avesse assunto solo 271 dipendenti su 483 in precedenza impiegati nel medesimo appalto, senza procedere a graduatoria nazionale e senza considerare la loro maggiore anzianità di servizio rispetto ad altri lavoratori assunti. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dei lavoratori, osserva che: (i) la c.d. clausola sociale prevista dal CCNL applicabile al caso di specie (CCNL A/F Mobilità del 20.7.12) impone vincoli procedurali di consultazione e informativi, a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro e la previsione della necessità di criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio di (quota del) personale già impiegato nell’appalto, anche tenendo conto delle esigenze dell’appaltatore subentrante di ridurre o riorganizzare il servizio oggetto di contratto di appalto; (ii) in ragione di tale previsione, era dunque onere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato dall’appaltatore uscente a quello subentrante, mediante graduatoria o sistema similare, ma comunque espresso e conoscibile; (iii) allo stesso modo, a fronte delle allegazioni dei lavoratori (di possedere i requisiti professionali per l’applicazione della clausola sociale, in termini di anzianità di servizio sufficiente per l’assunzione prioritaria da parte del nuovo appaltatore), spettava sempre a parte datoriale dimostrare che altri lavoratori risultavano più titolati di loro, in base al criterio di vicinanza della prova.