Corte di cassazione, ordinanza 2 novembre 2020 n. 24197
Ove l’impresa del de cuius sia esercitata di fatto da tutti i coeredi, questi rispondono solidalmente delle relative, anche risalenti, obbligazioni.
I coeredi chiamati da una dipendente del de cuius a rispondere solidalmente dei debiti da questo contratti nei suoi confronti, avevano eccepito la natura parziaria della responsabilità di ognuno di loro per i debiti del defunto. La Corte, rilevando che i coeredi non si erano limitati al godimento dei beni dell’impresa del defunto ma si erano dedicati all’esercizio congiunto e di fatto della stessa, ha affermato che l’originaria comunione ereditaria – che comporta la responsabilità parziaria dei singoli coeredi per i relativi debiti – si era trasformata in società di fatto, delle cui obbligazioni rispondono solidalmente tutti i soci.