Corte di Cassazione, ordinanza 20 dicembre 2023, n. 35617

20 Dicembre 2023

No al licenziamento per giusta causa della lavoratrice madre condannata per lite temeraria nei confronti del datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una dipendente in maternità era stata licenziata per giusta causa per avere promosso un giudizio per differenze retributive manifestamente inesistenti. Tale giudizio si era poi concluso col rigetto della domanda e la condanna della ricorrente per lite temeraria, per aver abusato dello strumento processuale. Il licenziamento era stato viceversa annullato dai giudici di merito, che avevano ritenuto che la ricorrente, al momento della proposizione del ricorso per differenze retributive, avesse agito con leggerezza, ma non in maniera così grave da meritare il licenziamento per giusta causa, come richiesto dall’art. 54 D. Lgs. n. 151/2001 per il licenziamento disciplinare della lavoratrice madre. La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, rileva che: (i) la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, la cui applicazione richiede il riscontro di una condotta processuale oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente; (ii) la colpa grave di cui all’art. 54, d.lgs. 151/01, configura, invece, un’ipotesi di colpa più qualificata dal punto di vista soggettivo, in ragione delle specifiche condizioni psico-fisiche in cui versa la donna madre, e comprende dal punto di vista oggettivo situazioni più complesse rispetto ai comuni schemi previsti dal codice e dalla contrattazione collettiva come giusta causa di licenziamento; (iii) da ciò l’indifferenza del giudizio svolto dai giudici di merito nel presente giudizio rispetto alla valutazione che ha condotto altro giudice a condannare la ricorrente per lite temeraria.