Corte di Cassazione, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4458
Ancora sui comportamenti extralavorativi e la giusta causa di licenziamento.
Tribunale e Corte d’appello avevano annullato il licenziamento per giusta causa di un addetto alla raccolta dei rifiuti, intimatogli dalla società datrice per essere stato condannato in via definitiva, prima dell’assunzione, per il delitto di associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p. in relazione a fatti di 20 anni prima. In sede di legittimità, la Corte, rigettando il ricorso della datrice di lavoro, osserva che: (i) per consolidato orientamento giurisprudenziale, condotte costituenti reato realizzate a rapporto lavorativo non ancora iniziato possono integrare giusta causa di licenziamento (non disciplinare) solo allorché la condotta extralavorativa per la quale sia intervenuta condanna irrevocabile risulti incompatibile con l’essenziale elemento fiduciario del rapporto di lavoro; (ii) nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente osservato che la condanna, pur essendo teoricamente infamante, non ha però compromesso l’affidamento del datore di lavoro sui futuri adempimenti, anche in considerazione delle mansioni del dipendente (autista di mezzi utilizzati per la raccolta rifiuti), prive di qualsivoglia potere gerarchico o decisionale, il che esclude qualsivoglia rischio di infiltrazioni mafiose nella società.