Corte di cassazione, ordinanza 20 luglio 2020 n. 15401
Quando le dimissioni valgono come licenziamento.
Nel caso analizzato dalla Corte, un’impresa non aveva considerato, ai fini dell’applicazione della disciplina sul licenziamento collettivo, alcuni dipendenti che avevano aderito ad una risoluzione consensuale del rapporto per non aver accettato un trasferimento, disposto nel contesto di una riduzione di personale. Viceversa la Corte, superando una precedente giurisprudenza datata, ribadisce che, alla stregua del diritto comunitario sui licenziamenti collettivi, al fine della verifica del numero minimo dei dipendenti coinvolti che comporta l’applicazione relativa disciplina, rientra nella nozione di licenziamento il fatto che il datore di lavoro proceda a una modifica sostanziale e svantaggiosa degli elementi del contratto di lavoro, da cui consegua la cessazione del rapporto, anche su richiesta del lavoratore medesimo.
Sezione: rapporto di lavoro