Corte di cassazione, ordinanza 20 luglio 2023, n. 21627

20 Luglio 2023

Ancora sul diritto al trasferimento ex l. 104/92.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di richiesta di trasferimento di una dipendente per poter assistere il padre convivente portatore di handicap grave, la Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ribadisce che il diritto a scegliere, in sede di prima assegnazione o nel corso del rapporto, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere non è assoluto e illimitato, ma deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto. Nel procedere a tale bilanciamento, occorre tuttavia tenere conto della funzione solidaristica della disciplina in oggetto e delle esigenze di tutela dei diritti dei soggetti portatori di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. (Nel caso esaminato, i giudici di merito, nell’accogliere la domanda, avevano evidenziato come, sebbene la sede di provenienza della lavoratrice risultasse parzialmente scoperta, le dimensioni dell’organico aziendale erano tali da escludere che il trasferimento di un’unica risorsa potesse produrre un danno consistente all’organizzazione dell’impresa).