Corte di cassazione, ordinanza 20 marzo 2018 n. 6900

20 Marzo 2018

L’introduzione della clausola “a chiamata” nel contratto di lavoro part-time comporta il diritto del lavoratore al risarcimento danni, da liquidare equitativamente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Ciò perché la clausola, che viola la regola secondo cui nel contratto a tempo parziale deve essere determinata la collocazione temporale dell’orario di lavoro in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, comporta la necessità di un incremento della retribuzione per tener conto della maggiore onerosità della prestazione, e, in mancanza, il risarcimento del relativo danno (pertanto in re ipsa). La regola è qui applicata in un caso in cui nel contratto di lavoro a tempo parziale, accanto a una precisa determinazione della collocazione temporale dell’orario di lavoro, era contenuta una riserva a favore del datore di lavoro per una turnazione da disporre unilateralmente.
Sezione: rapporto di lavoro