Corte di Cassazione, ordinanza 21 luglio 2023, n. 21950

21 Luglio 2023

L’abitudine al fumo non esclude l’origine professionale del tumore polmonare per esposizione all’amianto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La domanda di risarcimento danni degli eredi di un lavoratore deceduto, motivata dall’assunto che la morte era conseguita a una malattia polmonare derivata dall’esposizione alle fibre di amianto avvenuta nel lavoro nell’azienda del datore di lavoro, era stata respinta dai giudici di merito, che avevano viceversa assegnato al tabagismo della vittima il ruolo decisivo nella causazione dell’evento, affermando che l’esposizione all’amianto non fosse in grado di determinare da sola la produzione dello stesso. La decisione non supera il vaglio della Cassazione, che, accogliendo il ricorso degli eredi, osserva che: (i) in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trova applicazione il principio di equivalenza delle cause, ex art. 41 c.p., secondo cui va riconosciuta efficacia causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento; (ii) la regola dell’equivalenza causale subisce un’eccezione nella sola ipotesi in cui si raggiunga la prova dell’intervento di un fattore causale alternativo, che, innescando una serie causale autonoma, sia stato in grado, da solo, di produrre l’evento; (iii) tale prova, tuttavia, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di un concreto e specifico accertamento; (iv) nel caso di specie, detto accertamento è mancato: i giudici di merito si sono infatti limitati a prendere atto dell’esistenza di fattori causali alternativi, quali il fumo di sigaretta e la pregressa esposizione ad amianto anche presso altra azienda, senza tenere in considerazione i possibili effetti sinergici tra detti fattori e l’esposizione ad amianto oggetto di contestazione; (v) la sentenza d’appello viene pertanto cassata con rinvio a diverso giudice, il quale dovrà accertare se l’esposizione verificatasi nel corso del rapporto di lavoro presso la società convenuta possa avere avuto un qualsiasi ruolo concausale nell’insorgere o nell’aggravarsi della patologia tumorale, sia pure innescata dall’esposizione presso pregressi datori di lavoro, anche verificando il ruolo svolto dall’abitudine al fumo, quale concausa a effetto sinergico moltiplicatore o, invece, come serie causale autonoma.