Corte di cassazione, ordinanza 21 ottobre 2020 n. 22985

21 Ottobre 2020

Nei Ministeri niente buono pasto senza pausa pranzo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una dipendente ministeriale, con orario di lavoro 8-15,12 e rinuncia alla sospensione di mezzora per il pranzo, pretendeva l’erogazione dei buoni pasto previsti per il caso di orario di lavoro superiore a sei ore. Nel conseguente giudizio, la Corte ribadisce la regola per cui, stante la natura non retributiva ma assistenziale dei buoni pasto, essi sono regolati esclusivamente da fonti private, nella specie dal C.C.N.L. di comparto, il quale ne prevede l’erogazione solo in caso di effettiva fruizione della pausa pranzo.