Corte di cassazione, ordinanza 22 agosto 2017 n. 20246
La mancanza o genericità della causale del contratto di fornitura di lavoro temporaneo comporta l’istaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore e impresa utilizzatrice.
La conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato con riguardo al contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice, di cui alla L. n. 196/1997 (orientamento confermato anche con riguardo al successivo contratto di somministrazione di lavoro di cui al D. Lgs. n. 276/2003), costituisce per la Corte l’occasione per ricordare, con un’efficace sintesi, i passaggi logici di tale orientamento e di quello che riguarda la nullità del contratto di prestazioni di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore.
Sezione: rapporto di lavoro privato