Corte di cassazione, ordinanza 22 gennaio 2021, n. 1406
Danno biologico e morale in caso di decesso dopo un apprezzabile intervallo tra la malattia professionale e la morte.
In giudizio, gli eredi del lavoratore deceduto dopo 7 mesi dalla diagnosi di malattia professionale chiedevano che il danno biologico “iure ereditatis” venisse calcolato, secondo le tabelle del Tribunale di Milano relativo al danno permanente. La Corte ribadisce viceversa che, in caso di decesso intervenuto dopo un apprezzabile intervallo di tempo dopo l’insorgere della malattia, il danno biologico trasmissibile agli eredi va equitativamente calcolato secondo le “tabelle milanesi” relative al danno biologico temporaneo assoluto e il danno morale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze della lesione alla salute, in vista del prevedibile “exitus”.
sezione: rapporto di lavoro