Corte di cassazione, ordinanza 22 marzo 2019 n. 8208

22 Marzo 2019

Se il motociclo aziendale è inadeguato per le strade sconnesse che il dipendente deve percorrere, il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio a questi ivi occorso, cadendo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La datrice di lavoro del portalettere infortunato lamentava di essere stata condannata a risarcire i danni senza avere alcuna colpa, per il mero fatto dell’infortunio, nessuno peraltro avendole fatto presente che quella strada da percorrere fosse a sterro e sconnessa. La Corte ribadisce che la condanna era conseguita viceversa alla violazione dell’obbligo di protezione del lavoratore ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., per non averlo dotato di un mezzo idoneo alle percorrenze richieste, le cui caratteristiche la società avrebbe dovuto accertare autonomamente.
Sezione: rapporto di lavoro