Corte di cassazione, ordinanza 22 ottobre 2019 n. 27727
Possibile per il giudice superare, nella liquidazione del danno non patrimoniale alle vittime di un infortunio, i limiti massimi di incremento percentuale previsti dalle tabelle milanesi.
Come è noto, da tempo la giurisprudenza della Corte ha giudicato le c.d. Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale come valido e necessario criterio di riferimento ai fini di una valutazione equitativa di tale danno. E’ stato anche precisato che le tabelle non costituiscono norme di diritto, ma regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicché costituiscono un mero criterio guida, che può essere disatteso a fronte di circostanze eccezionali. Nel caso esaminato, è stato pertanto legittimo il superamento del limite massimo di possibile incremento del danno, fissato dalle tabelle del 2011 nel 25%, in una situazione in cui l’infortunio aveva provocato nel lavoratore un mutamento radicale di vita, senza alcuna prospettiva di miglioramento e anzi la previsione di progressivo peggioramento.
Sezione: rapporto di lavoro