Corte di Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2023, n. 29335

23 Ottobre 2023

Licenziamento illegittimo ex art. 18 S.L. ante legge Fornero: indennità risarcitoria e danno ulteriori.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nell’ambito di un procedimento in cui un lavoratore rivendicava il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del licenziamento intimatogli sulla base di un’accusa di furto di beni aziendali rivelatasi infondata – accusa che aveva avuto risonanza in tutta l’azienda e che l’aveva costretto a stare in casa inattivo e senza stipendio e ad affrontare un processo penale, poi conclusosi con l’assoluzione –, Tribunale e Corte d’appello avevano riconosciuto il risarcimento del danno alla professionalità (per perdita di chance e lesione di immagine) per il solo periodo compreso dalla sentenza di annullamento del licenziamento all’effettiva reintegra del lavoratore, e avevano invece negato sia il danno alla professionalità subito dal momento del licenziamento fino alla sentenza di reintegra, ritenendolo già compreso nell’indennità risarcitoria ex art. 18, l. 300/70 (nella versione ante l. 90/12 e post l. 108/90), sia i danni esistenziali, sia, infine, quelli morali per licenziamento ingiurioso. La decisione dei giudici di merito non supera il vaglio della Cassazione, che, nell’accogliere due dei tre motivi di ricorso proposti del lavoratore, osserva che: (i) l’indennità spettante ex art. 18, co. 4, l. 300/70, al dipendente illegittimamente licenziato, è destinata a risarcire il danno connesso all’impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa; (ii) la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono, tuttavia, che il lavoratore possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento, danni di cui il lavoratore può legittimamente richiedere il risarcimento, con l’unico onere di fornirne la prova; (iii) tale principio va riferito non soltanto al periodo successivo all’ordine di reintegra, ma anche al periodo precedente, posto che la pronuncia della sentenza di annullamento del licenziamento non incide in alcun modo sull’esistenza del danno alla professionalità dedotto in giudizio; (iv) accanto al danno professionale, il giudice di merito avrebbe inoltre dovuto tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze negative derivanti dal licenziamento illegittimo, ivi incluse quelle che hanno inciso sulla vita relazionale del lavoratore, che risultano senz’altro risarcibili a titolo di danno esistenziale; (v) è invece corretta la decisione di escludere il danno morale da licenziamento ingiurioso, dal momento che il ricorrente non ha provato quali fossero le particolari forme o modalità offensive del recesso, non potendosi esse identificare con l’accusa di furto posta a base del licenziamento.