Corte di cassazione, ordinanza 23 ottobre 2023 n. 29337

23 Ottobre 2023

Il rifiuto del full time giustifica il licenziamento se il part time è diventato inutile per l’azienda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La dipendente amministrativa di un’impresa era stata licenziata a seguito del suo rifiuto a trasformare il proprio orario di lavoro da part time a tempo pieno. In sede di impugnazione giudiziaria del licenziamento, la lavoratrice aveva, tra l’altro, invocato la norma di legge secondo la quale il rifiuto del full time o del part time non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento. La Cassazione ribadisce al riguardo che il rifiuto della modifica dell’orario di lavoro non giustifica, di per sé, il licenziamento per g.m.o., ma solo se associato all’inutilizzabilità del part time per l’impresa, a fronte di un incremento stabile dell’attività o di una nuova organizzazione aziendale; ricordando pertanto il doppio onere probatorio che grava in proposito sul datore di lavoro: l’effettività delle ragioni addotte per l’incremento dell’orario lavorativo e l’inutilizzabilità della prestazione con l’orario precedente, oltre naturalmente all’assenza di alternative organizzative al licenziamento.