Corte di Cassazione, ordinanza 24 agosto 2023, n. 25191

24 Agosto 2023

Ancora sul danno morale da infortunio o malattia professionale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di malattia professionale da superlavoro, comportante per il dipendente un’inabilità assoluta al lavoro attribuita alla responsabilità del datore di lavoro, la Corte d’appello aveva riconosciuto al lavoratore il danno differenziale, ma non il danno morale, motivando in ragione della pretesa assenza di prove al riguardo. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso incidentale del lavoratore, osserva che: (i) il danno morale consente di dare rilievo ai pregiudizi che attengono alla dignità e al dolore soggettivi della vittima, ovvero a quei pregiudizi interiori quali il dolore, la vergogna, la disistima di sé, la paura etc., differenti e autonomamente apprezzabili sul piano risarcitorio rispetto agli effetti dell’illecito che incidono sul piano dinamico-relazionale e accertabili in giudizio con ogni mezzo di prova, compresi fatti notori, regole di esperienza e presunzioni; (ii) nel caso di specie, è difficile negare che il lavoratore abbia provato sofferenze, paure e turbamenti dal punto di vista morale, essendosi visto praticare tre interventi di by pass ed essendo stato dichiarato inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.