Corte di cassazione, ordinanza 24 luglio 2023, n. 22077

24 Settembre 2023

La condotta extralavorativa giustifica il licenziamento solo se incide sulla funzionalità del rapporto lavorativo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A seguito della denuncia per maltrattamenti, ingiurie e lesioni personali sporta dalla propria convivente, cui aveva fatto seguito l’avvio di un procedimento penale e l’applicazione di una misura cautelare, un operaio era stato licenziato per giusta causa dall’impresa datrice di lavoro. A seguito dell’impugnazione giudiziale del licenziamento, la Corte di cassazione, confermando la pronuncia di accoglimento delle domande della Corte d’appello, osserva che: (i) la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento anche in presenza di condotte extralavorative, a condizione però che abbiano un riflesso anche solo potenziale, ma comunque oggettivo, sulla funzionalità del rapporto di lavoro, in termini di compromissione dell’aspettativa datoriale circa un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa in relazione alle specifiche mansioni svolte dal dipendente licenziato; (ii) nel caso di specie, non vi è prova che le condotte del lavoratore, pur deprecabili, abbiano avuto alcuna incidenza, neppure riflessa, sul rapporto lavorativo, in considerazione della sua pluridecennale anzianità lavorativa presso la medesima azienda, senza mai alcun episodio di violenza e alcun procedimento disciplinare.