Corte di Cassazione, ordinanza 25 giugno 2024, n. 17450

25 Giugno 2024

Al lavoratore autonomo “fittizio” spetta il risarcimento integrale del danno

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Con la sentenza che riconosceva a una giornalista la natura subordinata del rapporto di lavoro autonomo ultradecennale intercorso con una società mediante reiterati contratti a termine, la Corte d’appello aveva ordinato la riammissione in servizio della ricorrente e condannato la società a pagarle l’indennità risarcitoria di cui all’art. 32 L. 183/2010. Nel giudizio di cassazione, la Corte, accogliendo il ricorso della giornalista, ribadisce l’orientamento recentemente consolidatosi, secondo cui il regime indennitario introdotto dalla norma citata non si applica all’ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al cospetto di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo, riguardando quel regime soltanto i contratti di lavoro subordinato a termine e le altre tipologie contrattuali previste dai co. 3 e 4 dell’art. 32, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo. All’ipotesi in esame si applica viceversa il normale risarcimento danni nella misura delle retribuzioni perdute dalla messa in mora alla ripresa del servizio.