Corte di cassazione, ordinanza 25 maggio 2018 n. 13181
Licenziabile ad nutum l’ultrasessantenne solo al momento in cui la pensione di vecchiaia diventa giuridicamente conseguibile.
Un lavoratore era stato licenziato nel 2011 al compimento di 65 anni -allora età sufficiente per conseguire la pensione di vecchiaia – in base alla disciplina di cui all’art. 4, secondo comma della legge n. 108/90, che appunto dispone che non si applica la disciplina di cui all’art. 18 S.L. al lavoratore ultrasessantenne in possesso dei requisiti pensionistici (che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto). La Corte afferma viceversa l’illegittimità del licenziamento poiché nel regime delle c.d. “finestre” (che nel caso protraevano di dodici mesi il godimento della pensione), rientra tra i requisiti pensionistici anche il relativo periodo. Interessante è anche l’affermazione della Corte secondo la quale, se il requisito in questione interviene nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza, ciò non impedisce l’ordine di reintegrazione (allora dovuto in base all’art. 18, prima delle modifiche della legge Fornero).
Sezione: rapporto di lavoro