Corte di Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2023, n. 29571
Sul diritto all’indennità di trasferta dell’ufficiale giudiziario in aspettativa per motivi di studio.
La Corte d’appello aveva escluso il diritto di un ufficiale giudiziario a percepire l’indennità di trasferta nel periodo di aspettativa per motivi di studio, ritenendo che l’emolumento in questione, essendo finalizzato a compensare l’attività notificatoria dell’UNEP complessivamente considerata, presupponesse l’effettiva presenza in servizio del dipendente. La decisione è annullata con rinvio dai giudici di legittimità, i quali, dando continuità a una lettura già accolta dalla Cassazione, osservano come l’art. 2, l. 476/84 (come modificato dalla l. 448/01), nel riconoscere al dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato il diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, non faccia alcuna distinzione tra trattamento economico fondamentale e trattamento accessorio – come invece accade, per esempio, nell’art. 45, d.lgs. 165/01 –, ma ricorra, al contrario, a una dizione onnicomprensiva, sufficientemente ampia da ricomprendere anche la voce retributiva rivendicata dal ricorrente, in quanto parte integrante del trattamento economico complessivo del dipendente.