Corte di cassazione, ordinanza 26 aprile 2018 n. 10142
No al licenziamento collettivo per rifiuto di trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time, anche se previsto da un accordo collettivo.
Nel giudizio d’impugnazione del licenziamento collettivo di una capo-reparto, che aveva rifiutato la trasformazione del rapporto da part time e full time, l’impresa sosteneva che tale trasformazione era prevista dall’accordo che aveva concluso la procedura di licenziamento collettivo, il quale prevedeva come criterio di scelta dei lavoratori da licenziare la mancata accettazione da parte del dipendente della nuova posizione di lavoro in altra sede (quella originaria essendo stata chiusa), con conservazione di retribuzione, qualifica e mansioni. La Corte le dà torto, affermando che l’accordo andava interpretato in conformità della legge che vieta la modificazione unilaterale del tempo di lavoro, pena l’illegittimità dello stesso, per cui il licenziamento sia collettivo che per giustificato motivo oggettivo deve ritenersi illegittimo se adottato per rifiuto opposto dal dipendente alla modifica.
Sezione: rapporto di lavoro