Corte di cassazione, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5240 – Applicabile il rito Fornero alla domanda ex art. 18 S.L., anche se poi risulti il difetto del requisito dimensionale dell’impresa.

26 Febbraio 2020

Ai fini del licenziamento collettivo, il requisito dimensionale va individuato con riferimento all’occupazione dell’ultimo semestre.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Con riguardo alla prima massima, la Corte conferma l’interpretazione estensiva della norma di accesso al rito Fornero (consentita, ad es., anche se in via subordinata venga chiesta la tutela obbligatoria oppure il pagamento del t.f.r.), ribadendo che, ai fini della scelta del rito Fornero, è decisiva la domanda di applicazione della tutela di cui all’art. 18 S.L. nel caso di licenziamento illegittimo, sempre che non si tratti di una prospettazione evidentemente artificiosa, tesa alla scelta non consentita del rito.
Quanto alla seconda massima, l’impresa, nel caso esaminato, aveva viceversa individuato il momento di possesso del requisito dimensionale alla data di decisone di riduzione del personale, dopo il periodo di ammissione alla CIGS; procedendo quindi (non superando in quel momento i 15 dipendenti) non a un licenziamento collettivo, ma a plurimi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, che i giudici hanno annullato, in quanto sulla base del diverso criterio di individuazione del requisito dimensionale, l’impresa avrebbe dovuto procedere a un licenziamento collettivo.
Sezione: rapporto di lavoro